Informativa: la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto che «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».
E’ stato fissato al 1° gennaio 2011 la data entro la quale le amministrazioni pubbliche devono adempiere a quest’obbligo, trasformando le modalità di pubblicità legale da cartacee a digitali.
Le amministrazioni pubbliche hanno, come è noto, l’obbligo di rispettare il principio di trasparenza dell’azione amministrativa in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione.
La trasparenza infatti rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Anche gli enti locali dunque sono tenuti a stabilire le modalità tecniche e organizzative che garantiscono la pubblicazione dei documenti così come previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, dalla regolamentazione interna e tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 26 della legge 241/1990.
Per albo on-line si intende uno spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta delle singole amministrazioni pubbliche, devono essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque.
La pubblicazione all’albo pretorio on line è prevista sia per le delibere di giunta e di Consiglio comunale, sia per tutte le determinazioni dirigenziali. Sono inoltre pubblicate all’albo i decreti di cambiamento nome o cognome, gli atti di pubblicazione di matrimonio e gli atti prodotti da altre p.a. che ne richiedano la pubblicazione all’albo. Inoltre tutti gli atti che venivano affissi all’albo pretorio tradizionale.
Il cittadino dalla home page del portale dell’ente potrà accedere all’albo pretorio: il sito informatico istituzionale è realizzato in modo da rispettare i princìpi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità così come previsto dall’articolo 53 del codice dell’amministrazione digitale.
Limitatamente al periodo di pubblicazione, l’acquisizione dei documenti pubblicati da parte del cittadino avviene gratuitamente e senza formalità, mentre le disposizioni in materia fiscale e di bollo sono applicate solo in caso d’uso.
Il processo di pubblicazione on line degli atti rispetta rigorosamente le indicazioni del garante della Privacy in materia
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